Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La presente legge, attraverso la realizzazione di azioni e di operazioni dirette al sostegno, alla produzione, alla diffusione e alla commercializzazione, tutelando gli usi e le tradizioni locali in un contesto di filiera, è volta a promuovere e a valorizzare la rinomanza e la distinzione, nei mercati, dei prodotti agricoli, alimentari ed enogastronomici, di seguito denominati «prodotti agroalimentari», realizzati in Italia attraverso un processo produttivo controllato e certificato secondo norme ufficiali, aventi una riconosciuta tradizionalità a livello nazionale o regionale, o che rispecchiano un prototipo originale e autentico che soddisfa le attese del consumatore e le cui denominazioni godono di una consolidata e diffusa notorietà.
      2. I prodotti agroalimentari conformi alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo e al relativo disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 3 sono designati con la denominazione «autenticità certificata».